Non è indicato un numero massimo di permessi riconosciuti se non quello derivante dal necessario rispetto degli intervalli di tempo tra una donazione e la seguente, tanto per sangue intero quanto per emocomponenti mediante aferesi, come indicato dal Decreto ministeriale 2 novembre 2005, allegato IV parte A sezione 2 “requisiti fisici specifici e intervalli di donazione per l’accettazione di sangue intero e di emocomponenti mediante aferesi”.